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Albero decisionale EU261
Regolamento (CE) n. 261/2004 come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Si applica oggi e fino al 22 ottobre 2027; si vedano le modifiche dal 23 ottobre 2027.
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1Il tuo viaggio è partito da un aeroporto nell'UE, nel SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) o in Svizzera?
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2Hai volato verso l'UE/SEE/Svizzera con un vettore aereo ivi autorizzato (ad esempio Air France, KLM, Lufthansa, Iberia, Ryanair)?
SìCoperto (Art 3(1)(b)), a meno che tu non abbia ricevuto compensazione pecuniaria e assistenza ai sensi della legislazione del paese di partenza. Vai al punto 3.
NoEU261 non si applica. Verifica UK261, APPR o le regole statunitensi.
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3Ti è stato negato l'imbarco contro la tua volontà, pur disponendo di documenti validi e presentandoti in tempo per l'accettazione?
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4Il tuo volo è stato cancellato?
SìSe le è stato comunicato almeno 14 giorni (due settimane) prima della partenza, non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria. Se comunicato da 7 a 13 giorni prima, nessuna compensazione è dovuta se il volo alternativo è partito non oltre 2 ore prima ed è arrivato con meno di 4 ore di ritardo. Se comunicato meno di 7 giorni prima, nessuna compensazione è dovuta se è partito non oltre 1 ora prima ed è arrivato con meno di 2 ore di ritardo (Art 5(1)(c)). Altrimenti procedere al punto 6.
NoProcedere al punto 5.
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5Ha raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di 3 ore o più? L'arrivo corrisponde al momento in cui si aprono i portelloni (C-452/13 Germanwings). Per le coincidenze su un'unica prenotazione, conta solo l'arrivo finale (C-11/11 Folkerts).
SìProcedere al punto 6 (C-402/07 Sturgeon).
NoNessuna compensazione pecuniaria. Potrebbe comunque esser Le dovuto il diritto ad assistenza: pasti e bevande se la sua partenza ha subìto un ritardo di 2 ore o più (1.500 km o meno), di 3 ore o più (voli intracomunitari superiori a 1.500 km, o altri voli superiori a 1.500 km e fino a 3.500 km) o di 4 ore o più (altri voli), e un hotel se ha dovuto pernottare (Art 6(1), Art 9).
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6La causa è stata una circostanza eccezionale che non avrebbe potuto essere evitata nemmeno adottando tutte le misure ragionevoli (per esempio condizioni meteorologiche avverse, decisioni della gestione del traffico aereo, rischi per la sicurezza, uno sciopero che non riguarda il vettore aereo)?
SìNessuna compensazione pecuniaria, ma il vettore aereo deve dimostrarlo. Consultare le circostanze eccezionali.
NoLa compensazione pecuniaria è dovuta. I guasti tecnici e gli scioperi del personale dipendente generalmente non sono circostanze eccezionali. Procedere al punto 7.
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7Calcolare la fascia di distanza.
Misurare la distanza ortodromica dal primo aeroporto di partenza alla destinazione finale (Art 7(4); C-559/16 Bossen), quindi trovare il proprio importo nella tabella sottostante. Esattamente 1.500 km rientrano nella fascia inferiore; esattamente 3.500 km rientrano nella fascia intermedia.
Importi per passeggero
| Distanza | Importo | Può essere dimezzato se |
|---|---|---|
| 1.500 km o meno | €250 | Riprotetto e arrivato con non più di 2h di ritardo |
| Voli intracomunitari superiori a 1.500 km, o altri voli superiori a 1.500 km fino a 3.500 km | €400 | Riprotetto e arrivato con non più di 3h di ritardo |
| Superiore a 3.500 km, non intracomunitario | €600 | Riprotetto, o in ritardo, e arrivato con non più di 4h di ritardo |
Il vettore aereo deve pagare in denaro (contanti, bonifico bancario o assegno). Può pagare in buoni di viaggio solo se l'utente acconsente per iscritto (Art 7(3)).
Termine
Il regolamento non stabilisce alcun termine. Si applicano i termini di prescrizione nazionali (C-139/11 Cuadrench Moré), da 1 anno a 6 anni o più a seconda del paese. Consultare la tabella dei termini.
Modifiche per i voli a partire dal 23 ottobre 2027 (Regolamento 2026/2202)
- Il ritardo deve essere superiore a 3 ore all'arrivo (Art 6(4) modificato).
- Cancellazione del volo: nessuna compensazione pecuniaria se le è stato comunicato almeno 14 giorni di calendario prima della data di partenza. Con un preavviso inferiore, nessuna compensazione pecuniaria solo se il volo alternativo parte non oltre 1 ora prima e arriva con meno di 2 ore di ritardo (Art 5(5) modificato).
- La riduzione del 50% si applica solo alla fascia di 600 EUR (non intracomunitari, superiori a 3.500 km), quando si arriva con non più di 4 ore di ritardo a seguito di un ritardo o di un volo alternativo successivo (Art 7(2) modificato). I tagli del 50% per i viaggi alternativi più brevi non esistono più.
- Nuova riduzione: se si prende un volo alternativo programmato per partire più di 1 ora prima rispetto a quello originale, il vettore aereo può ridurre la compensazione pecuniaria del 50% (anticipato di meno di 2 ore) o del 25% (meno di 3 ore) (Art 7(3) modificato).
- È necessario presentare la richiesta al vettore aereo entro 9 mesi dalla partenza, e il vettore aereo deve pagare o motivare il rifiuto entro 30 giorni di calendario (Art 7(9) modificato).
- I vettori aerei devono inviare informazioni sul diritto a compensazione pecuniaria entro 96 ore dalla fine del viaggio (Art 7(4) modificato).
- Viene aggiunto un elenco di circostanze eccezionali. Gli scioperi del personale dipendente del vettore aereo contano solo se derivano da rivendicazioni che solo le autorità pubbliche possono soddisfare.
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